La Polizza di Carico è un documento cruciale nel commercio marittimo internazionale. Ha una triplice natura:
1.
È un Contratto di Trasporto (Proof of Contract of Carriage).
La Polizza di Carico costituisce la prova scritta dell’esistenza e dei termini del contratto di trasporto tra lo shipper (caricatore mittente) e il vettore marittimo (provider compagnia di navigazione).
I principali termini contrattuali richiamati includono il nome della nave e il numero del viaggio, i porti di carico e scarico, la descrizione della merce (inclusi numero colli, peso lordo e quantity), le condizioni di consegna (nolo prepagato o a destino), e le clausole contrattuali sul retro, spesso ispirate alle Regole dell’Aia-Visby.
È importante notare che non è il contratto in sé, ma è la prova che un contratto di trasporto è stato stipulato.
2.
È una Ricevuta della Merce (Receipt of Items).
Quando lo shipper consegna la merce al vettore, la Polizza di Carico viene rilasciata come prova che la merce è stata presa in carico (“Obtained for Cargo”).
Indica la quantità e la natura della merce ricevuta e la sua condizione apparente al momento del carico. La dicitura “On Board”, aggiunta successivamente, con l’aggiunta della information, certifica l’effettivo caricamento sulla nave, un elemento essenziale specialmente nei pagamenti tramite Lettera di Credito.
3.
È un Titolo di Proprietà della Merce (Doc of Title) / Documento rappresentativo.
Questa è la caratteristica più peculiare e strategicamente rilevante. La Polizza di Carico è un documento “rappresentativo” della merce. Questo significa che
chi possiede l’originale della Polizza di Carico è giuridicamente il proprietario della merce. Questo aspetto consente la negoziazione e la vendita della merce anche durante il viaggio, perché il diritto di ritirare la merce può essere trasferito advert altri.
La Polizza di Carico è l’unico documento di trasporto che “rappresenta” giuridicamente la merce, conferendo al detentore dell’originale il diritto di ritirarla al porto di destinazione. È questo che la rende un titolo rappresentativo, trasferibile (come un assegno o una cambiale), un documento negoziabile se emessa “to order” (a ordine) o “to bearer” (al portatore), e un titolo di proprietà senza il quale il destinatario non può ottenere il rilascio della merce.
La trasferibilità del titolo avviene mediante girata (se la polizza è all’ordine) o consegna materiale dell’originale.
In sintesi, la Polizza di Carico non è un semplice supporto cartaceo, ma un documento multifunzionale che serve da prova del contratto di trasporto, ricevuta della merce e, unicamente, da titolo di proprietà rappresentativo della merce stessa, consentendo operazioni finanziarie e la negoziazione della merce in viaggio.
È solitamente emessa in 3 originali (almeno due sono obbligatori) e la consegna della merce avviene contro presentazione di uno qualsiasi degli originali; gli altri originali diventano inefficaci dopo la presentazione di un originale. La scelta del tipo corretto di B/L è cruciale e dipende dalla natura del contratto di vendita, dalla forma di pagamento (in particolare Lettere di Credito), e dalla necessità di trasferire o meno la proprietà durante il trasporto.
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